Con la recentissima n. 15895 dello scorso 20 luglio, gli Ermellini hanno stabilito un importante principio in tema di danni cagionati a terzi dal cane di proprietà.
In particolare il Supremo Collegio ha previsto la responsabilità del padrone dell’animale anche laddove quest’ultimo abbia morso una persona (nella specie minore) all’interno del giardino di proprietà debitamente recintato.
Con tale decisione i giudici di Piazza Cavour hanno ribaltato il convincimento dei giudici di I e II grado secondo cui  un sinistro verificatosi in simili circostanze avrebbe dovuto essere senz’altro ricompreso nel novero del “caso fortuito”, proprio perché avvenuto all’interno di un giardino recintato, con conseguente esonero da qualsivoglia responsabilità.
Di diverso avviso i giudici di legittimità che, al riguardo, hanno puntualizzato come, nonostante il giardino fosse chiuso, lo stesso “si era rivelato inadeguato al punto da permettere di entrare perfino a un bambino di tre anni”.
Per tali ragioni è da escludere in simili ipotesi il carattere dell’eccezionalità dell’evento, con conseguente conferma della responsabilità in capo al proprietario dell’animale, ex art. 2052 c.c., per danni cagionati a terzi. (© Avv. Dario Avolio)