Gli ermellini sono recentemente intervenuti, con sentenza n. 3900 del 18 febbraio 2010, in tema di danni del bene concesso in comodato e del relativo problema del soggetto gravato dall’onere della prova di tale danno.
I giudici del palazzaccio hanno quindi statuito che in tema di comodato, il comodante che avanzi istanza di risarcimento danni per eventuale deterioramento del bene concesso in comodato, deve provare il fatto costitutivo del suo diritto.
In altri termini il comodante è tenuto a provare l’effettivo deterioramento del bene, intervenuto tra il momento della consegna e quello della restituzione essendo, al contrario, onere del comodatario dimostrare, per andare esente da responsabilità, che quel deterioramento si è verificato per effetto dell’uso conforme al contratto o per fatto a lui non imputabile. (© Avv. Dario Avolio)