Rilevante intervento del Supremo Collegio in tema di appalto e di relativa responsabilità dell’appaltatore, ai sensi dell’art. 1669 c.c., per la rovina e i difetti dell’immobile appaltato.
Sul punto, al fine di ottenere la più ampia tutela, ciò che conta in modo preminente, secondo i massimi Giudicanti, è identificare il dies a quo, ovvero il giorno da cui inizierebbe a decorrere il doppio termine annuale di decadenza della relativa denuncia e di prescrizione per la proposizione dell’azione a difesa.
Di tale individuazione non va gravato il danneggiato perché ciò equivarrebbe ad esporlo ad eccezioni di genericità dell’azione intrapresa.
Alla luce di tali considerazioni la Suprema Corte ha statuito, allora, come la conoscenza completa e idonea, in via esclusiva, a provocare la decorrenza del doppio termine decadenziale e prescrizionale può essere correlata solo all’acquisizione delle relazioni peritali.
Tali essendo atti di carattere oggettivo e di validità assoluta idonei ad individuare oggettivamente il dies da cui far partire il decorso dei ridetti termini. (© Avv. Dario Avolio)