Al riguardo la Cassazione, nella pronuncia in esame, è stata ferma nel ritenere l’assoluta nullità della contravvenzione inflitta in quanto non rientrante nel novero delle competenze attribuite dalla legge agli ausiliari.
Cassando la sentenza impugnata, la Suprema Corte ha accolto, quindi, le ragioni del contravventore giudicando illegittima la comminata sanzione in quanto avente ad oggetto materia esorbitante rispetto alle reali competenze dell’organo erogatore e rammentando che “gli ausiliari del traffico in tanto sono legittimati ad accertare e contestare violazioni a norme del Cds, in quanto dette violazioni concernano disposizioni in materia strettamente connessa all’attività svolta dall’impresa di gestione dei posteggi pubblici o di trasporto pubblico delle persone dalla quale dipendono dove l’ordinato e corretto esercizio di tale attività impediscano o in qualsiasi modo ostacolino o limitino”.
Laddove, al contrario, tali violazioni corrispondano a condotte diverse, quale per l’appunto il posteggio su di un marciapiede che non sia funzionale al posteggio o alla manovra in un’area in cessione e neppure alla circolazione in corsie riservate ai mezzi pubblici, l’accertamento può essere compiuto unicamente dagli agenti di polizia municipale, così come disposto dall’art. 12 del Codice della strada. (© Avv. Dario Avolio)