La seconda Sezione della Cassazione ha recentemente escluso che, nell’ipotesi di assegno bancario o postale scoperto, possano trovare applicazione le conseguenti sanzioni previste dalla legge 386 del 90 e successive modificazioni.
Ciò, tuttavia, a patto che, da un lato, l’emittente effettui il pagamento entro 60 giorni dalla data di scadenza del termine di presentazione e, dall’altro, che il creditore rilasci una dichiarazione scritta dell’avvenuto pagamento, con firma autenticata da un notaio.
Solo in costanza di tale ipotesi, infatti, il traente-debitore sarà liberato dalle conseguenze negative scaturenti dall’emissione dell’assegno senza provvista.
Al contrario, a detta dei Giudici di legittimità, continuano a non avere alcuna efficacia liberatoria per il debitore altri mezzi probatori come l’eventuale prova testimoniale dell’avvenuto pagamento ovvero la prova documentale stessa in mancanza della citata autenticazione notarile. (copyright Dario Avolio)