Non è necessaria la maggioranza qualificata, pari ai due terzi del valore dell’edificio, per installare cancelli nel condominio.
E’ quanto affermano i giudici di legittimità nella recentissima sentenza n. 4340/2013 sulla scorta di una nuova interpretazione data all’art. 1120 c.c. a norma del quale “tutte le innovazioni dirette al miglioramento e all’uso più comodo o al maggior rendimento delle cose comuni vanno deliberate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza dei partecipanti al condominio e i due terzi del valore dell’edificio”.
Gli Ermellini hanno precisato al riguardo che l’installazione di un cancello all’interno del condominio non può qualificarsi come un’innovazione migliorativa della cosa comune ma riguarda solo “la regolamentazione dell’uso ordinario della cosa comune consistente nel consentire a terzi estranei al condominio l’indiscriminato accesso alle aree condominiali delimitate dai cancelli”.
Gli Ermellini hanno precisato al riguardo che l’installazione di un cancello all’interno del condominio non può qualificarsi come un’innovazione migliorativa della cosa comune ma riguarda solo “la regolamentazione dell’uso ordinario della cosa comune consistente nel consentire a terzi estranei al condominio l’indiscriminato accesso alle aree condominiali delimitate dai cancelli”.
Per tali ragioni la relativa delibera di approvazione non può rientrare tra quelle che a norma dell’art. 1120 c.c. necessitano della maggioranza qualificata proprio per il venir meno del requisito dell’innovazione previsto dal codice. (© Avv. Dario Avolio)