Lo scorso 18 giugno è entrata in vigore la riforma del condominio che, per alcuni aspetti, rappresenta un cambiamento epocale nella gestione degli immobili condominiali caratterizzata, sino ad oggi, da un sistema per certi versi troppo semplicistico.
Il fulcro della riforma é incentrato, senz’ombra di dubbio, sulla figura dell’amministratore condominiale chiamato oggi ad una serie di adempimenti obbligatori che, ove disattesi, comportano l’esposizione in prima persona a responsabilità civili e penali.
In primo luogo è stata prevista l’obbligatorietà di un conto corrente intestato al condominio, su cui far transitare tutte le somme ricevute dai condomini o da terzi, con possibilità per ogni condomino di ottenere il rendiconto periodico a proprie spese.
Sul fronte dei recuperi crediti nei confronti dei condomini morosi, l’amministratore è stato investito di una rilevante autonomia dovendo oggi procedere alla riscossione dei ratei impagati entro sei mesi dalla chiusura dell’esercizio nel quale il credito è esigibile e senza necessità di preventiva autorizzazione da parte dell’assemblea.
La riforma, inoltre, introduce l’obbligo della tenuta dei seguenti registri condominiali, gestiti dall’amministratore in via esclusiva:
– registro di anagrafe condominiale: contiene le generalità dei singoli proprietari, o dei diversi aventi diritto, nonchè i dati catastali di ciascun immobile.
– registro di anagrafe condominiale: contiene le generalità dei singoli proprietari, o dei diversi aventi diritto, nonchè i dati catastali di ciascun immobile.
L’amministratore dovrà curare la raccolta di tali dati inviando un prospetto da compilare e rispedire a cura dei condomini.
In caso di mancata risposta, dovrà nuovamente richiedere l’adempimento e, decorsi trenta giorni senza alcun riscontro, potrà acquisire in prima persona le informazioni necessarie addebitando i relativi costi ai soggetti sollecitati.
– registro dei verbali delle assemblee: vi devono essere annotate tutte le attività assembleari.
– registro di nomina e revoca dell’amministratore: vi devono essere annotate, in ordine cronologico, le date della nomina e della revoca di ciascun amministratore del condominio.
– registro di contabilità: in esso sono descritti i movimenti contabili in entrata e uscita.
Previsti, infine, il divieto di introdurre norme nel regolamento condominiale che impediscano di possedere animali domestici, nonché l’attivazione eventuale di un sito internet tramite il quale i condomini possono consultare i documenti digitali relativi alle operazioni assembleari. (© Avv. Dario Avolio) ARTICOLO PUBBLICATO SU “LO STRILLONE”