Interessante pronuncia del Supremo Collegio in tema di installazione dell’impianto di ascensore condominiale nell’ipotesi in cui non tutti i condomini siano concordi.
E’ noto che, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1117 c.c., l’ascensore posto all’interno di un condominio deve considerarsi bene comune con conseguente ripartizione delle spese tra tutti i condomini, secondo quanto previsto dal successivo art. 1124 c.c. (metà in proporzione al valore dei singoli piani e metà in proporzione all’altezza di ogni piano).
Laddove un edificio sia sprovvisto di ascensore, ciascun condomino ha la facoltà di domandarne l’installazione in assemblea condominiale, con voto a maggioranza semplificata (prima convocazione la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell’edificio e seconda convocazione almeno un terzo dei partecipanti al condominio e almeno un terzo del valore dell’edificio).
Nel caso in cui non sia raggiunta la maggioranza per una positiva deliberazione, il Supremo Collegio ha precisato come, in ogni caso, ciascun condomino, ex art. 1102 c.c., è comunque legittimato ad installare l’impianto di ascensore, di cui diviene proprietario facendosi carico di tutte le relative spese.
Tale facoltà può essere esercitata a prescindere da qualsivoglia consenso e nel solo rispetto dei limiti fissati dall’ art. 1120, comma 2, c.c.
In particolare l’installazione dell’impianto non dovrà recare danno alla stabilità e sicurezza dell’edificio, non dovrà alterare il decoro architettonico del medesimo, né ledere il diritto di alcun condomino di godere della cosa comune.
A tal fine dovrà essere previsto, ai sensi dell’art. 1121 c.c., il diritto di subentro in capo agli altri condomini nel godimento del bene, con conseguente partecipazione alle spese di installazione e gestione. (© Avv. Dario Avolio)