La Suprema Corte è recentemente intervenuta a dirimere una controversia in tema di installazione dell’impianto di ascensore in un condominio che ne sia sprovvisto.
Sul punto gli Ermellini hanno premesso che l’impianto di ascensore, esistente nel condominio, si presume bene comune, ai sensi dell’art. 1117 c.c., e, di converso, le relative spese di gestione si ripartiscono in base al deposito dell’art. 1124 c.c. (ovvero per metà in ragione del valore dei singoli piani o porzioni di piano e per metà in misura proporzionale all’altezza di ciascun piano dal suolo) mentre le spese straordinarie si ripartiscono in funzione della proprietà (secondo le tabelle millesimali di proprietà).
I massimi giudicanti hanno conseguentemente previsto come legittima la facoltà, anche in capo ad un solo condomino, di richiedere l’installazione dell’ascensore, da effettuarsi con richiesta di convocazione di assemblea ad hoc con quorum pari alla maggioranza degli intervenuti, in prima convocazione, e ad un terzo dei partecipanti in seconda.
Laddove l’assemblea non deliberi, continuano i giudici “ciascun condomino, ai sensi dell’art. 1102 c.c., può installare l’impianto di ascensore a proprie spese, acquisendone la proprietà, purché rispetti i limiti previsti dall’art. 1120, secondo comma, c.c.” (non deve recare danno alla stabilità e alla sicurezza dell’edificio alterare il decoro architettonico dell’edificio o ledere il diritto di anche un solo condomino in merito alla possibilità di usare e godere della cosa comune) e  garantisca agli altri condomini il diritto potestativo di subentro ex art. 1121 c.c. (© Avv. Dario Avolio)