La recentissima sentenza della Corte di Cassazione (n. 21605/2011), ribaltando il precedente orientamento, ha confermato la validità delle contravvenzioni elevate per transito ad un incrocio con semaforo rosso anche laddove in loco non vi siano agenti verbalizzanti.
Tale decisione è stata motivata ritenendo sufficiente, ai fini della validità della sanzione amministrativa, che la stessa venga rilevata mediante “documentatori fotografici omologati e utilizzati nel rispetto delle prescrizioni riguardanti le modalità di installazione e di ripresa delle infrazioni”.
Sulla scorta di tali ragioni il Supremo Collegio ha rigettato un ricorso di un automobilista che aveva impugnato la sanzione amministrativa evidenziando che la stessa era stata inflitta in assenza di agenti in loco.
Tale ultima circostanza, tuttavia, per i giudici di legittimità non ha alcuna rilevanza laddove l’accertamento avvenga mediante rilievo con apposite apparecchiature debitamente omologate. (© Avv. Dario Avolio)