La Corte di Cassazione, con sentenza n. 14217/2011, ha posto nuove regole in tema di validità dell’accertamento fatto a mezzo autovelox e della conseguente sanzione comminata.
Come è noto, ai fini della validità della contravvenzione, occorre che l’accertamento venga effettuato con apparecchiatura che sia specificamente omologata.
La novità introdotta dagli Ermellini con la citata decisione, tuttavia, riguarda la non obbligatorietà dell’omologa riferita al singolo esemplare ma riferita unicamente al modello.
In altri termini, per il corretto accertamento della velocità non occorre l’omologazione del singolo apparecchio che ha effettuato la rilevazione ma è necessario che tale apparecchiatura sia del tutto identica al modello omologato.
Tale statuizione, a detta degli ermellini, è il diretto riflesso di un’interpretazione letterale dell’art. 345, comma 2, d.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495, come modificato dall’art. 197 d.P.R. 16 settembre 1996 n. 610, secondo cui “non ciascun esemplare ma le singole apparecchiature devono essere approvate dal Ministero dei lavori pubblici”. (© Avv. Dario Avolio)