Non sempre al pedone spetta l’integrale tutela risarcitoria anche laddove sia investito sulle strisce pedonali.
E’ quanto affermano i giudici della Corte di Cassazione nella recentissima sentenza n. 5540/2011 in cui hanno esaminato e deciso il caso di un pedone che, nell’attraversare la strada, aveva tenuto una condotta imprevedibile finendo investito da un’automobilista che sopraggiungeva.
In particolare, nel caso trattato, il pedone, pur essendosi posizionato correttamente sulle strisce per effettuare l’attraversamento della strada, vi aveva successivamente provveduto in modo frettoloso, senza guardare in ambo le direzioni di marcia per verificare il sopraggiungere di veicoli.
Ciò, ad avviso degli ermellini, costituisce condotta pericolosa e imprudente, tale da ravvisare una cooperazione colposa del danneggiato nella causazione del sinistro, a norma dell’art. 1227 c.c.
Alla luce di tale principio normativo, che concorre con la presunzione di colpa dell’automobilista, ai sensi dell’art. 2054, comma 1 c.c., il danneggiato vedrà l’ammontare del risarcimento ridursi proporzionalmente alla gravità della sua condotta. (© Avv. Dario Avolio)