La seconda sezione della Cassazione Civile si è recentemente pronunciata in tema di ciclomotori truccati.
La pronuncia è riferita a quei ciclomotori di cilindrata pari a 50 cc che, a norma di legge, non dovrebbero superare la velocità di 45 km/h ammessa per la categoria cui appartengono.
Nel caso in cui venissero accertate modifiche delle parti meccaniche idonee ad aumentare la potenza e la velocità del mezzo, i Giudici di Legittimità hanno ritenuto che ciò segnerebbe il relativo passaggio alla categoria dei motoveicoli, con conseguente applicabilità della sanzione di cui all’art. 97 codice della strada, compresa quella dell’eventuale confisca del mezzo.
Le novità però non finiscono qui.
Sempre nella medesima massima, infatti, il Supremo collegio ha puntualizzato che, qualora le citate modifiche avvengano ad opera di un minorenne, la responsabilità graverebbe sul genitore esercente la potestà.
Lo stesso, peraltro, potrebbe discolparsi unicamente provando di non aver potuto impedire il fatto esercitando la massima vigilanza sul minore.
Trattasi, tuttavia, di una vera e propria “probatio diabolica” dal momento che l’operazione di modifica del ciclomotore appare facilmente ravvisabile in quanto comporta una modifica stabile della meccanica del motoveicolo idonea ad essere vista o quantomento udita.
Il genitore, inoltre, non potrà esimersi da responsabilità nemmeno laddove eccepisse di non coabitare con il minore nell’ipotesi in cui dimori nella medesima città del figlio. (copyright Dario Avolio)