Rilevante decisione del Supremo Collegio, quella contenuta nella sentenza n. 15105 del 22 giugno 2010.
Gli Ermellini hanno, infatti, stabilito la nullità di tutte le contravvenzioni, a partire dall’anno 2007, effettuate con gli autovelox non segnalati.
Il caso, sotteso alla pronuncia, prende le mosse dal ricorso di un automobilista che aveva proposto opposizione avverso una multa elevata per alta velocità rilevata dall’autovelox.
Il ricorso dell’automobilista era improntato sulla nota eccezione che essendo gli autovelox strumenti di prevenzione, la loro preventiva segnalazione è da ritenersi obbligatoria proprio al fine di consentire al conducente del veicolo di adeguarsi alla situazione, con conseguente nullità della sanzione elevata senza preventiva segnalazione.
Il malcapitato si era visto rigettare il ricorso nei primi due gradi di giudizio e non otteneva soddisfazione nemmeno innanzi alla Corte Suprema che confermava il rigetto in quanto la contravvenzione era stata elevata nell’anno 2004.
Seppur negativa la decisione ha, tuttavia, introdotto una linea di demarcazione ben definita poiché gli Ermellini, in motivazione, hanno specificato che “l’obbligo della preventiva segnalazione dell’apparecchiatura di rilevamento della velocità previsto dall’art. 4 del D.l. n. 121 del 2002, conv. nella legge 168 del 2002, per i soli dispositivi di controllo remoto senza la presenza diretta dell’opratore di polizia, menzionati nell’art. 201, comma 1-bis, lett. f) del codice ella strada, è stato succesivamente esteso con l’entrata in vigore dell’art. 3 del d.l. n. 117 del 2007, conv. nella l. n. 160 del 2007, a tutti i tipi e modalità di controllo effettuati con apparecchi fissi o mobili installati sulla sede stradale, nei quali, perciò, si ricomprendono ora anche gli apparecchi elettronici gestiti direttamente e nella disponibilità degli organi della polizia”.
Pertanto, nel caso di specie, l’automobilista non poteva ottenere soddisfazione, in quanto nel 2004 non sussisteva l’obbligo di segnalazione riferito al suo caso ma, con la novella normativa citata, deve ritenersi che dal 2007 tutte le multe elevate con autovelox, non preventivamente segnalati, devono ritenersi nulle. (© Avv. Dario Avolio)