Importanti principi in tema di autovelox sono stati fissati dal Supremo Collegio, con la sentenza n. 10620 del 17 /3/2010.
La Suprema Corte è arrivata a vietare espressamente la pratica dei cd. “appalti esterni” ovvero la delega a società terze dell’utilizzo di apparecchi autovelox con remurenazione correlata alle contravvenzioni comminate.
Tale pratica, a detta della Cassazione, integra addirittura l’elemento materiale dell’abuso d’ufficio ed è contraria al principio cardine dell’imparzialità che dovrebbe regolare l’attività amministrativa.
E’ indubbio, infatti, che collegare il guadagno della società appaltante al numero di multe comminate non fa altro che incrementare a dismisura le multe stesse, con conseguente perdita del fine specifico a cui è destinato l’autovelox ovvero la repressione delle violazioni del Codice della Strada.
Infatti, precisano i Giudici di Piazza Cavour “in materia di circolazione stradale l’accertamento delle violazioni (art. 11 lett. A C.d.S.), ricade tra le attività di servizio della polizia stradale, e non sono pertanto, delegabile a terzi. Gli autovelox hanno una “finalita’” preventiva, e non repressiva o di finanziamento pubblico o lucro privato e debbono pertanto essere gestiti direttamente dagli organi di polizia stradale ed essere nella loro disponibilità”
Nel chiarire questo generale principio, gli Ermellini hanno inoltre puntualizzato che per accertare le infrazioni con l’autovelox occorre tassativamente la presenza di un agente di polizia in modo da garantire il corretto funzionamento dell’apparecchiatura pena la nullità della sanzione. (© Avv. Dario Avolio)