In ipotesi di sinistri verificatisi in centro abitato non è sufficiente che l’automobilista guidi in modo accorto e prudente, dovendo il medesimo prevedere ulteriormente le eventuali trasgressioni dei pedoni.
E’ quanto statuito dai giudici di legittimità in una recentissima sentenza in cui gli stessi hanno posto a carico dell’automobilista “l’obbligo di prevedere le eventuali imprudenze o trasgressioni degli altri utenti della strada”.
Con la conseguenza che, in caso di investimento di pedone, per andare esente da responsabilità, il conducente non potrà semplicisticamente dimostrare che il pedone abbia adottato un comportamento colposo da cui è scaturito l’evento.
Al contrario, a detta del Supremo Collegio, per escludere ogni addebito di colpa, occorre che la condotta del pedone “configuri, per i suoi caratteri, una vera e propria causa eccezionale, atipica, non prevista ne’ prevedibile, che sia stata da sola sufficiente a produrre l’evento”.
Ciò esclude la possibilità che l’automobilista rimanga indenne da responsabilità qualora abbia avuto l’oggettiva possibilità di avvistare il pedone, di osservarne i movimenti e di prevedere eventuali trasgressioni. (© Avv. Dario Avolio)