Rilevante intervento della Suprema Corte in tema di circolazione stradale volto a chiarire la sussistenza o meno del presunto obbligo, in capo all’automobilista, di fermarsi in presenza di un pedone intento ad attraversare la strada sulle strisce pedonali.
Al riguardo gli Ermellini hanno statuito come la precedenza ai pedoni in transito sulle strisce pedonali non costituisca atto discrezionale dell’automobilista ma vero e proprio obbligo a suo carico.
Il mancato rispetto di tale obbligo si riverbera in rilevanti conseguenze sul piano della colpa che, in caso di sinistro, viene attribuita in toto al guidatore senza alcun margine di responsabilità colposa concorrente, ex art. 1227 c.c., idonea a far diminuire proporzionalmente l’entità del risarcimento dovuto.
Con tale decisione, scolpita nella sentenza n. 20949 del 2009, i giudici di Piazza Cavour hanno quindi accolto un ricorso proposto dai figli di una donna investita sulle strisce e deceduta poco dopo in ospedale.
In prime cure i giudicanti avevano attribuito alla donna un profilo di colpa concorrente, per aver attraversato le strisce pedonali in fretta e senza guardare l’eventuale sopraggiungere di veicoli, diminuendo proporzionalmente del 30% il risarcimento dovuto dall’investitore ai prossimi congiunti.
Questi ultimi hanno spiegato ricorso in Cassazione, successivamente conclusosi con la sentenza sopracitata, che, nel caso di specie, ha ascritto il 100% di colpa in capo all’automobilista proprio sulla scorta dell’obbligo di precedenza in favore dei pedoni in transito sulle strisce pedonali sancito dagli Ermellini. (© Avv. Dario Avolio)