Rilevante precedente dei Giudici di Piazza Cavour in tema di sanzioni irrogate dagli ausiliari del traffico.
In una recentissima sentenza gli ermellini hanno, infatti, giudicato nulle talune contravvenzioni elevate dai cd. “vigilini” nell’ipotesi, non infrequente, in cui le stesse esulino dall’ambito dei loro precipui compiti limitati al rispetto delle sole norme in materia di sosta.
Nello specifico, il caso sotteso alla pronuncia trae spunto da un ricorso avente ad oggetto l’opposizione ad una contravvenzione elevata, proprio da un ausiliare, ad un malcapitato automobilista reo di aver circolato nella corsia preferenziale riservata ai mezzi pubblici.
Cassando la sentenza impugnata, la Suprema Corte ha accolto le ragioni del contravventore giudicando illegittima la comminata sanzione in quanto avente ad oggetto materia esorbitante rispetto alle reali competenze dell’organo erogatore.
In motivazione i massimi Giudicanti precisano, infatti, che gli ausiliari del traffico “sono legittimati ad accertare e contestare violazioni a norme del Codice della strada solo laddove tali violazioni concernano le disposizioni in materia di sosta.
Laddove, al contrario, esse consistano in condotte diverse, quale, la circolazione in corsie riservate ai mezzi pubblici, l’accertamento può essere compiuto dal personale ispettivo delle aziende di trasporto pubblico di persone, ma non anche dagli ausiliari del traffico”.
In definitiva può dirsi che tale ultima pronuncia non fa altro che confermare l’orientamento del Supremo collegio in punto di limiti alle competenze dei vice vigili già affrontato in due precedenti pronunce del 2005 e 2006.