Rilevante intervento del Supremo Collegio a Sezioni Unite in tema di opposizioni a sanzioni amministrative.
E’ noto che a fronte di una sanzione comminata a seguito di violazione del Codice della strada, il trasgressore nel termine di 30 giorni può fare ricorso al giudice di pace competente.
La prassi diffusa ha comportato che laddove il giudice di pace ritenga di non accogliere l’opposizione, nella maggior parte dei casi decide per la conferma dell’originaria sanzione comminata.
Sul punto, tuttavia, sono intervenute le Sezioni Unite della Corte di Cassazione chiarendo che “nel caso di opposizione a sanzione amministrativa comminata a seguito di violazione del Codice della strada, nel respingere il ricorso, il giudice può, anche senza specifica richiesta dell’amministrazione opposta, applicare una sanzione superiore a quella prevista in caso di mancato ricorso, secondo il suo libero convincimento, nel rispetto dei limiti edittali previsti dalla legge”.
Tale facoltà si ricava dalla previsione normativa dell’art. 204 bis, comma 11, del Codice della Strada, che impone al giudice di pace il solo vincolo, di non consentire l’applicazione di una sanzione inferiore al minimo edittale previsto dalla legge.
Di contro, a detta dei massimi giudicanti, il disposto di tale norma consente senz’ombra di dubbio di riconoscere un potere sanzionatorio in senso sfavorevole al ricorrente, con applicazione di una sanzione più severa rispetto a quella originariamente comminata, ma sempre nel rispetto del minimo edittale previsto dalla legge. (© Avv. Dario Avolio)