Importante linea di principio tracciata dalla Cassazione nella recentissima sentenza n. 232/2010.

Gli Ermellini si sono soffermati sull’ammissibilità o meno della sanzione accessoria della decurtazione dei punti in ipotesi di utilizzo di cellulare alla guida.

I Giudici di Piazza Cavour, al riguardo, hanno quindi statuito come tale decurtazione è possibile e legittima solo laddove vi sia stata contestazione immediata della violazione al trasgressore.

Diversamente, il soggetto sorpreso alla guida mentre intrattiene una conversazione telefonica senza utilizzo di auricolare, non può subire l’ulteriore sanzione accessoria poiché “non vi è certezza che fosse proprio lui alla guida del mezzo” .

In buona sostanza, nel giungere a tali conclusioni, i massimi giudicanti hanno seguito la via maestra tracciata dalla Corte Costituzionale che, con la nota sentenza n. 27/2005, aveva dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 126 bis cds nella parte in cui “non assoggettava a tale sanzione il proprietario dell’auto in caso di mancata identificazione del conducente o di omessa indicazione dello stesso da parte del proprietario”. (© Avv. Dario Avolio)