La Suprema Corte, con la recentissima sentenza n. 12547 del 28 maggio 2009, è intervenuta nuovamente sul tema della riducibilità, a discapito del danneggiato, del relativo risarcimento danni laddove questi, in ipotesi di sinistro stradale, non indossi le cinture di sicurezza.
Il caso sotteso alla pronuncia prende le mosse da un ricorso proposto da una coppia di coniugi di Napoli, già soccombente in grado d’Appello, che, dinanzi ai Giudici di prime cure si era vista ridurre il risarcimento danni dovuto loro dal danneggiante proprio a causa del mancato utilizzo delle cinture di sicurezza.
Il Supremo Collegio ha rigettato il ricorso confermando la decisione di secondo grado con la motivazione che “nella produzione del danno ha concorso il comportamento colpevole della ricorrente, per non aver indossato la cintura di sicurezza”.
Tale assunto trova espresso fondamento normativo nell’art. 1227 c.c. che, prevedendo il concorso colposo del danneggiato creditore nella causazione del danno, conferisce, di riflesso, al Giudice il potere di ridurre proporzionalmente l’entità del risarcimento proprio in considerazione del grado di colpa concorrente.
Il caso sotteso alla pronuncia prende le mosse da un ricorso proposto da una coppia di coniugi di Napoli, già soccombente in grado d’Appello, che, dinanzi ai Giudici di prime cure si era vista ridurre il risarcimento danni dovuto loro dal danneggiante proprio a causa del mancato utilizzo delle cinture di sicurezza.
Il Supremo Collegio ha rigettato il ricorso confermando la decisione di secondo grado con la motivazione che “nella produzione del danno ha concorso il comportamento colpevole della ricorrente, per non aver indossato la cintura di sicurezza”.
Tale assunto trova espresso fondamento normativo nell’art. 1227 c.c. che, prevedendo il concorso colposo del danneggiato creditore nella causazione del danno, conferisce, di riflesso, al Giudice il potere di ridurre proporzionalmente l’entità del risarcimento proprio in considerazione del grado di colpa concorrente.
Con tale decisione i massimi giudicanti confermano sul punto un orientamento ormai consolidato già oggetto di autonome e pregresse decisioni similari. (© Avv. Dario Avolio)