Risolta dal Supremo Collegio un’annosa disputa circa la competenza a giudicare sul ricorso avverso il provvedimento che prescrive la ripetizione degli esami di idoneità alla guida, nel caso di perdita totale dei punti patente.
E’ noto, infatti, che in tale ultima ipotesi, ovvero nel diverso caso in cui l’automobilista commetta in successione tre violazioni nell’arco di dodici mesi, ciascuna con decurtazione di almeno 5 punti patente, quest’ultimo è tenuto, a norma di legge, a sottoporsi nuovamente agli esami di idoneità tecnica alla guida.
Gli Ermellini hanno chiarito che tale atto è di contenuto vincolato, ovvero è la diretta conseguenza della perdita totale del punteggio patente, a seguito di comunicazione all’Ufficio provinciale dei trasporti terrestri che, conseguentemente, invita ad effettuare il rinnovo degli esami senza entrare nel merito degli atti sanzionatori che hanno causato la perdita del punteggio.
L’impugnazione di tale provvedimento, con cui si dispone il rinnovo degli esami di guida, ha creato non poca incertezza in giurisprudenza, con particolare riferimento alla giurisdizione applicabile.
Nello specifico si sono susseguite numerose pronunce che prevedevano, alternativamente, la giurisdizione del giudice di pace o del tar competente per territorio a giudicare su detta impugnazione.
Il Supremo Collegio, intervenendo a dirimere il contrasto insorto, ha chiarito come in simili ipotesi la giurisdizione spetta al giudice di pace “in ragione del carattere di atto vincolato del provvedimento e dell’accessorietà della sanzione rispetto alle violazioni del codice della strada”. (© Avv. Dario Avolio)