Il dolore toracico transitorio non esime dall’obbligo di utilizzare le cinture di sicurezza che può essere derogato solo in presenza di una grave patologia comprovata da certificazioni sanitarie.
E’ questo il dictat reso dal Supremo Collegio contenuto nella recentissima sentenza n. 259 del gennaio scorso.
Il caso in oggetto riguardava la violazione da parte di un malcapitato automobilista dell’art. 172 codice della strada per aver omesso di utilizzare le cinture di sicurezza durante la marcia.
Nei primi due gradi di giudizio il soggetto sanzionato aveva tentato di giustificarsi producendo un certificato medico del nosocomio, redatto giorni prima dell’avvenuta contestazione, da cui si evinceva un forte dolore toracico dovuto ad una contusione.
Ciò, a detta dell’automobilista, avrebbe dovuto senz’altro giustificare l’omesso utilizzo delle cinture di sicurezza proprio in ragione del dolore transitorio che lo affliggeva nella zona toracica.
Di avviso diametralmente opposto il Supremo Collegio che ha confermato la sanzione comminata motivando che il dolore toracico transitorio, seppur comprovato da una certificazione medica, non esime affatto il conducente dall’utilizzo delle cinture di sicurezza cui è possibile derogare solo in presenza di comprovata grave patologia. (© Avv. Dario Avolio)