Drastico inasprimento delle multe e delle pene detentive per chi guida in stato di ebbrezza.
E’ questo l’orientameno che emerge dalla lettura della recente legge n. 160 di conversione del decreto Bianchi in materia di sicurezza stradale che ha introdotto nuove limitazioni per la guida dei motocicli e pene più severe per chi supera i limiti di velocità, per chi utilizza i telefonini cellulari o guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di stupefacenti.
Qui di seguito si riportano i contenuti più importanti del recente intervento normativo:

GUIDA IN STATO DI EBBREZZA 
Obiettivo primario della riforma può dirsi senz’altro quello di voler arginare, in primo luogo, il fenomeno della guida in stato di ebrezza che, secondo recenti stime, è causa di oltre il 35 % degli incidenti gravi che annualmente si verificano di cui gran parte mortali.
A tal fine sono stati previsti tre diversi gradi di sanzioni:

1) In caso di guida in stato di ebbrezza con tasso alcolemico compreso tra un valore eccedente lo 0,5 e non superiore allo 0,8 grammi per litro (g/l) (sono sufficienti due calici di vino a stomaco pieno oppure due lattine di birra) la sanzione pecuniaria sarà compresa tra euro 500 ad euro 2.000.
Confermata invece la pena dell’arresto fino a 1 mese e inasprita la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da 3 a 6 mesi.

2)  Nell’ipotesi di guida in stato di ebbrezza con tasso alcolemico compreso tra un valore eccedente lo 0,8 e non superiore all’1,5 grammi per litro (g/l): le nuove norme prevedono una sanzione pecuniaria da 800 a 3.200 euro, l’arresto fino a 3 mesi e la sospensione della patente da 6 mesi a 1 anno.

3) Per chi guida infine in stato di ebbrezza con tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l) la sanzione pecuniaria arriva fino a 6.000 euro, la pena dell’arresto fino a 6 mesi, e la sospensione della patente andrà da 1 a 2 anni.
Tale pena detentiva potrà tuttavia essere commutata nell’alternativa misura dello svolgimento di un’attivita’ a titolo gratuito e continuativo presso strutture sanitarie pubbliche.
Le nuove norme prevedono anche la revoca della patente se il reato è commesso da chi è titolare di patente professionale, o da titolare di patente di categoria B nell’ipotesi di recidiva nel biennio.
Le pene sono raddoppiate se chi guida in stato di ebbrezza causa un incidente stradale e, in tal caso  viene anche disposto il fermo amministrativo del veicolo coinvolto nell’incidente per  90 giorni, a meno che lo stesso non appartenga a persona estranea al reato.
Il conducente che rifiuti di sottoporsi all’accertamento andrà incontro ad una sanzione pecuniaria che va da 2.500 a 10.000 euro ovvero da 3.000 a 12.000 euro se il fatto è accaduto in costanza di un sinistro.

GUIDA SOTTO EFFETTO DI DROGHE
Per il soggetto che si ponga alla guida del veicolo dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope è prevista l’ammenda da 1.000 a 4.000 euro, l’arresto fino a 3 mesi con sospensione della patente da 6 mesi ad 1 anno.
La patente e’ sempre revocata, se il fatto è commesso dal conducente di un autobus o di un veicolo di massa complessiva superiore a 3,5 t. o ancora quando il titolare di patente B sia recidivo nel biennio.
Se infine il conducente che guida dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope provoca un incidente le pene sono raddoppiate ed e’ disposto il fermo amministrativo del veicolo per 90 giorni.

LIMITI DI VELOCITA’
Diventano più severe anche le sanzioni pecuniarie in caso di eccesso di velocità con la previsione di una maggiore durata anche della sospensione della patente 
Il superamento dei limiti potrà, tra l’altro, essere accertato anche per mezzo di dispositivi che calcolano la velocita’ media su un tratto predeterminato.
A patto però che tali postazioni di rilevamento siano ben visibili e preventivamente segnalate con cartelli o dispositivi luminosi.
Le fasce di eccesso della velocita’ sono state modificate con sanzioni piu’ aspre soltanto per chi eccede i limiti di oltre 40 km/h e di oltre 60 km/h.
Chiunque supera di 40km/h ma di non oltre 60 km/h i limiti massimi di velocita’ e’ soggetto, infatti, al pagamento di una somma da 370 a 1.458 euro e alla sospensione della patente da 3 a 6 mesi.
Se nel biennio si reitera il superamneto del limite di velocità la sospensione della patente va da 8 a 18 mesi.
Se si superano i limiti di oltre 60 km/h, la multa comminata va da 500 a 2.000 euro con sospensione della patente da 6 a 12 mesi unitamente alla possibile definitiva revoca in caso di recidiva nel biennio.

GUIDA SENZA PATENTE, REVOCATA O NON RINNOVATA
Per chi guida senza patente o con patente revocata o non rinnovata sono previste sanzioni da 2.257 a 9.032 euro con possibile arresto fino ad 1 anno in caso di recidiva nel biennio.

USO DI CELLULARI ALLA GUIDA
Il conducente non può fare uso di apparecchi telefonici alla guida, ma può utilizzare esclusivamente apparecchi a viva voce, o dotati di auricolare purche’ per il loro utilizzo non si debbano usare le mani.
Le sanzioni vanno da 148 a 594 euro con possibile sospensione della patente di guida da 1 a 3 mesi se la violazione viene ripetuta nel corso di un biennio. 

LIMITAZIONI GUIDA MOTOVEICOLI
Le nuove norme sul punto recepiscono direttive comunitarie in materia una delle quali prevede che ”l’autorizzazione a guidare motocicli di potenza superiore a 25 kW o con rapporto potenza/peso (riferito alla tara) superiore a 0,16 kW/kg sia subordinata al conseguimento della patente A da almeno due anni”.
Per quanto concerne i neo-patentati a cui la patente sia stata rilasciata a partire dal centottantesimo giorno dall’entrata in vigore del decreto legge, e’ stata introdotta una limitazione alla guida, relativa alla potenza dei veicoli, riferita alla tara, che non puo’ essere superiore superiore a 50 kW/t.
In tema di trasporto dei minori è stato riscritto l’articolo 170 del Codice della strada con l’introduzione del divieto assoluto di trasportare minori di cinque anni su veicoli a due ruote pena una sanzione pecuniaria che va da 148 a 594 euro.

ARIA CONDIZIONATA
Al riguardo è stata prevista la sanzione pecuniaria da 200 a 400 euro per chi tiene acceso il motore al fine di garantirsi l’aria condizionata durante la sosta o la fermata del veicolo. (© Avv. Dario Avolio)