A seguito dei recenti interventi legislativi, sono state apportate rilevanti novità in tema di guida in stato di ebbrezza che hanno inciso sul regime sanzionatorio complessivo (penale e amministrativo) di questa fattispecie di reato la cui commissione è all’ordine del giorno.
Nello specifico, le possibili violazioni sono state catalogate nelle seguenti tre tipologie ben distinte a cui vengono ricollegate sanzioni amministrative e penali la cui severità è direttamente proporzionale al tasso etilometrico rilevato dall’agente accertatore all’atto del controllo:
  1. VIOLAZIONE LIEVE: tasso etilometrico da 0,5 a 0,8 g/l (sono sufficienti due calici di vino a stomaco pieno oppure due lattine di birra): sanzione pecuniaria da 500 a 2000 euro, sospensione della patente da 3 a 6 mesi con ritiro immediato su strada della stessa, obbligo di visita medica e decurtazione di 10 punti.
  2. VIOLAZIONE GRAVE: tasso etilometrico da 0,8 a 1,5 g/l: ammenda da 800 a 3200 euro, arresto fino a 6 mesi, sospensione della patente da 6 mesi ad 1 anno con ritiro immediato su strada della stessa, obbligo di visita medica e decurtazione di 10 punti sulla patente.
  3. VIOLAZIONE GRAVISSIMA: tasso etilometrico superiore a 1,5 g/l: ammenda da 1500 a 6000 euro, arresto da 6 mesi ad 1 anno, sospensione della patente da 1 a 2 anni con ritiro immediato su strada della stessa, obbligo di visita medica e decurtazione di 10 punti, revoca della patente se il reato è commesso da un conducente di un autobus o di un veicolo con massa complessiva superiore a pieno carico a 3, 5 tonnellate.
In aggiunta alle predette modifiche sono state inserite anche delle specifiche aggravanti:
– se il conducente in stato di ebbrezza provoca un sinistro, le pene della corrispondente ipotesi sono raddoppiate e si applica il fermo amministrativo del veicolo per 180 giorni.
– se il fatto è commesso nella fascia dalle 22.00 alle 07.00, la pena pecuniaria della corrispondente ipotesi è aumentata da un terzo alla metà.
– se il trasgressore commette una nuova violazione entro due anni, la patente è revocata.
Da segnalare, infine,la recente possibilità offerta dal legislatore al trasgressore di “espiare” la propria pena prestando attività di lavoro di pubblica utilità nel campo della sicurezza e dell’educazione stradale presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, o presso i centri specializzati di lotta alle dipendenze.
Per accedere a tale beneficio, peraltro non operativo nel caso in cui si provochi un sinistro stradale, il trasgressore deve formulare in udienza tale richiesta e a fronte dello svolgimento positivo del lavoro di pubblica utilità (ogni giorno di lavoro equivale a 250 euro di sanzione applicata) il reato viene dichiarato estinto, il periodo di sospensione della patente è ridotto alla metà ed è revocata la confisca del veicolo. (© Avv. Dario Avolio) ARTICOLO PUBBLICATO SU “LO STRILLONE”