In ipotesi di contravvenzione per guida di un autoveicolo con il cellulare, senza auricolare o vivavoce, laddove non sia repentinamente contestata al conducente, graverà a suo carico la decurtazione dei punti sulla patente anche nell’ipotesi in cui la contravvenzione sia notificata al proprietario del veicolo.
E’ questa la posizione assunta dagli ermellini della seconda Sezione Civile della Cassazione nella recentissima sentenza n. 10363 del 29 aprile 2010.
Nella citata decisione i giudici di legittimità hanno riconosciuto la possibilità per il proprietario del veicolo di andare esente dalla cd. presunzione di responsabilità, che grava a suo carico proprio in virtù della titolarità del mezzo, indicando il nome di colui che si trovava alla guida dell’automobile al momento della violazione.
Nel pervenire a tale decisione la Suprema Corte ha sposato in toto l’orientamento della corte Costituzionale che, con la nota sentenza n. 27 del 24 gennaio 2005, aveva dichiarato l’illegittimita costituzionale dell’art. 126 bis, comma 2, D.lgs. 30 aprile 1992 n. 285 nella parte in cui disponeva che, “per le violazioni di norme del codice della strada che comportino la decurtazione di punti sulla patente, nel caso di mancata identificazione del conducente, la segnalazione all’anagrafe nazionale degli abilitati alla guida dovesse essere effettuata a carico del proprietario del veicolo”. (© Avv. Dario Avolio)