Sul tema frequentissimo delle contravvenzioni per eccesso di velocità, è intervenuta recentemente la Suprema Corte stabilendo quando in concreto può essere invocato l’annullamento della sanzione comminata.
La Cassazione sul punto ha precisato che “ai fini di legittimamente contestare la rilevazione effettuata dalla polizia stradale, non basti appellarsi genericamente ad un presunto difetto di funzionalità dello strumento, peraltro supportato solamente dalla dimostrazione della mancata revisione periodica; occorre che l’interessato dimostri quale sia nel caso concreto il preciso difetto di funzionamento dell’apparecchio”.
In assenza di tale allegazione l’opposizione eventualmente proposta dal soggetto multato non è corroborata da alcun fondamento probatorio ed è da rigettare immediatamente. (© Avv. Dario Avolio)