Pugno duro della Suprema Corte contro il costume non infrequente da parte degli enti di posizionare autovelox “invisibili” ai malcapitati automobilisti.
In diverse recenti pronunce i giudici di legittimità hanno confermato, infatti, che tale contegno può addirittura integrare gli estremi del delitto di truffa di cui all’art. 640 c.p.
Nel precisare che l’autovelox deve essere sempre ben visibile e preceduto da adeguata segnalazione, volta ad ammonire l’automobilista sulla successiva e imminente rilevazione, la Suprema Corte ha confermato una condanna per truffa ai danni di una società che, per conto di un ente, aveva fornito ed eseguito il posizionamento degli autovelox in modo tale che gli stessi risultassero occultati agli automobilisti.
Tale decisione segue un filone volto a far cessare definitivamente la pratica, assai in voga, dei c.d. “appalti esterni”, ovvero la delega a società terze dell’utilizzo di apparecchi autovelox, con remunerazione correlata alle contravvenzioni comminate.
Simile accordo, a detta della Cassazione, integra addirittura l’elemento materiale dell’abuso d’ufficio ed è contrario al principio cardine dell’imparzialità che dovrebbe regolare l’attività amministrativa.
E’ indubbio, infatti, che collegare il guadagno della società appaltante al numero di multe comminate, non fa altro che incrementare a dismisura le multe stesse, con conseguente perdita del fine specifico a cui è destinato l’autovelox, ovvero la repressione delle violazioni del Codice della Strada.
Proprio a tal fine, precisano i Giudici di Piazza Cavour, “in materia di circolazione stradale l’accertamento delle violazioni (art. 11 lett. A C.d.S.), ricade tra le attività di servizio della polizia stradale e non è, pertanto, delegabile a terzi.
Gli autovelox hanno una “finalità” preventiva, e non repressiva o di finanziamento pubblico o lucro privato e debbono essere gestiti direttamente dagli organi di polizia stradale ed essere nella loro disponibilità”
Da ciò discende che, al fine di accertare le infrazioni con l’autovelox, occorre tassativamente la presenza di un agente di polizia in modo tale da garantire il corretto funzionamento dell’apparecchiatura pena la nullità della sanzione. (© Avv. Dario Avolio) ARTICOLO PUBBLICATO SU “LO STRILLONE”