La Suprema Corte è recentemente intervenuta, delineandone i contorni, sull’illecito rubricato all’art. 158, comma 2., lett. d, del nuovo codice della strada, relativo al divieto di fermata e sosta su area riservata allo stazionamento di bus.
Al riguardo i Giudici del palazzaccio hanno ritenuto configurato l’illecito amministrativo poc’anzi descritto “anche quando lo spazio destinato a tale scopo sia solo parzialmente occupato e anche se non sia stato effettivamente cagionato un impedimento o intralcio alla circolazione”.
Tale prescrizione normativa, a detta dei Giudici della Cassazione, è pienamente applicabile, senza deroga alcuna, anche a coloro che utilizzano gli autoveicoli per il trasporto delle persone invalide, seppur in possesso dello specifico contrassegno.
Una simile esigenza cautelare i giudicanti la desumono dalla presunzione di intralcio e pericolo per la circolazione connesso alla riferita trasgressione.
Da ciò deriva la necessaria applicazione anche della sanzione accessoria della rimozione coatta del veicolo stazionato sulle citate aree riservate. (© Avv. Dario Avolio)