È pienamente legittima la multa elevata all’automobilista in seguito alla rilevazione della velocità con il tele laser, anche in assenza della documentazione fotografica.
E’ quanto precisano i giudici del Supremo Collegio con la sentenza n. 85056/2014 assumendo che, in simili ipotesi, l’accertamento è ugualmente veritiero in quanto il verbale redatto dall’agente è dotato di fede privilegiata e fa prova fino a querela di falso.
Con tali argomentazioni i giudici della Suprema Corte hanno rigettato il ricorso promosso da un’automobilista che, in assenza della documentazione fotografica, contestava la velocità al momento della rilevazione.
Gli Ermellini, richiamando l’articolo 4 del d.l. 121 del 2002 convertito nella legge 168 del 2002, hanno, al contrario, puntualizzato che “l’accertamento delle infrazioni al codice della strada, compiuto attraverso mezzi di rilevamento a distanza richiede, per essere valido, la documentazione fotografica dell’infrazione nei soli casi in cui i suddetti mezzi siano privi di assistenza da parte degli organi preposti al rilevamento delle infrazioni”.
Da qui il rigetto del ricorso e la contestuale conferma del verbale impugnato. (© Avv. Dario Avolio)