L’adunanza plenaria del Consiglio di Stato, definitivamente pronunciando su un caso pervenuto da un originario ricorso al Tar della regione Sicilia, Sez. Distaccata di Catania, ha tracciato un’importante linea direttrice in tema di irregolarità nei concorsi pubblici.
Qualora un partecipante ad una procedura concorsuale esprima doglianze circa presunte irregolarità nell’espletamento della stessa, quest’ultimo, a detta dei Giudici dell’Adunanza, può ottenere tutela unicamente innanzi al Giudice amministrativo purchè la procedura concorsuale oggetto del ricorso riguardi il reclutamento di un dipendente a prescindere dalla tipologia di concorso effettuato sia esso per soli esami, per titoli ed esami ovvero per soli titoli.
I Giudici motivano tale orientamento sulla scorta del carattere di attività amministrativa proprio della procedura concorsuale.

In un concorso, infatti, in via diretta e preliminare deve darsi tutela all’interesse pubblico con la conseguenza che la situazione del privato viene ad essere garantita solo in via mediata qualificandosi non come diritto soggettivo ma come interesse legittimo e comportando, di converso, la necessaria devoluzione della relativa controversia alla giurisdizione esclusiva del Giudice amministrativo. (© Dario Avolio)