Lavoro: Consiglio di Stato - catalogati gli elementi costitutivi del mobbing
Il dibattuto tema del mobbing sembra aver raggiunto un inquadramento definitivo alla luce della rilevante pronuncia del Consiglio di Stato (n. 3648 del 15 giugno 2011) seguita a ruota da alcuni interventi del Supremo Collegio.
E' noto che per mobbing si intende "l'insieme delle condotte datoriali, protratte nel tempo e con le caratteristiche della persecuzione, finalizzate all'emarginazione del dipendente e realizzate attraverso comportamenti materiali o provvedimentali".
I recenti arresti giurisprudenziali hanno catalogato gli elementi necessari a connotare la fattispecie del mobbing ai fini di un'adeguata tutela risarcitoria.
In particolare, si è giunti a ritenere configurata tale fattispecie solo nella concomitante presenza dei seguenti profili:
a) pluralità di comportamenti di carattere persecutorio e comunque vessatori da parte del datore;
b) sistematicità e protrazione nel tempo degli stessi;
c) atipicità delle condotte del datore rispetto agli ordinari poteri provvedimentali in sua facoltà;
d) valutazione dei comportamenti posti in essere al fine di considerarli antigiuridici se esaminati nel loro complesso;
e) elemento intenzionale in capo al datore finalizzato alla persecuzione ed emarginazione della vittima;
f) lesione della salute o della personalità del lavoratore, in conseguenza di tali atti persecutori, comprovata da adeguate perizie;
g) nesso di causalità tra la condotta del datore e il pregiudizio psico-fisico patito dal lavoratore. (© Avv. Dario Avolio)
